Condizioni contrattuali di vendita

1. Con la conclusione del contratto di acquisto del prodotto multimediale, il Cliente dichiara di aver letto, compreso e accettato tutte le condizioni, le policy, il disclaimer e le informazioni dettagliate presenti nella pagina 'scheda prodotto', incluse descrizione completa, termini dell'offerta e durata concordata.

2. Il contratto diventa effettivo al momento dell'accredito del pagamento concordato sul conto corrente bancario. Il mancato pagamento entro il termine stabilito consente a IHC SRL di annullare l'ordine senza ulteriori avvisi.

3. IHC SRL non sarà responsabile per eventuali ritardi nella consegna del prodotto multimediale causati da forza maggiore o impossibilità temporanea di effettuare la prestazione, in conformità alla normativa vigente.

4. Il Cliente è informato che il prodotto multimediale acquistato è esente dal diritto di recesso secondo la normativa comunitaria vigente (art. 59 D. Lgs. 06/09/2005 n. 206 e successive modifiche). Per altre categorie di prodotti, si fa riferimento alle normative vigenti applicabili.

5. Con la conclusione del contratto, il Cliente dichiara che le presenti clausole non sono vessatorie ai sensi dell'art. 1341 c.c.

6. Le presenti condizioni contrattuali sono conformi a quanto previsto dall'art. 1341 c.c.

7. Per quanto non esplicitamente indicato, per tutti prodotti multimediali oggetto della vendita, le Parti fanno riferimento al codice civile vigente e alla normativa speciale applicabile, sia essa nazionale che comunitaria, con particolare riferimento al D. Lgs. 06/09/2005 n. 206. Per altre categorie di prodotti, si fa riferimento alle normative vigenti applicabili.

8. In caso di controversie relative all'applicazione delle presenti condizioni contrattuali, le Parti si rivolgeranno a un Organismo di conciliazione alternativa delle dispute, ai sensi del D. Lgs. 6 agosto 2015 n. 130 (artt. 141 bis – 141 decies del Testo Unico del Consumo), per raggiungere un accordo stragiudiziale. Se le Parti non raggiungono un accordo sulla scelta dell'Organismo di Conciliazione, verrà data preferenza all'indicazione espressa dal Cliente.

9. Le Parti eleggono come Foro Competente il Tribunale Ordinario di Milano, ai sensi dell'art. 28 cpc.