Condizioni contrattuali di vendita

1. Il Cliente, nell’atto di concludere il contratto di compravendita del prodotto multimediale, dichiara di aver preso visione delle condizioni ivi esplicitate, delle policy e del disclaimer.

2. Gli effetti del contratto iniziano a prodursi a seguito dell’avvenuto accredito sul conto corrente bancario del quantum concordato. Il mancato pagamento entro il termine concordato autorizza IHC SRL a cancellare la richiesta dell’ordine, senza alcun preavviso ulteriore.

3. Un ritardo incolpevole di IHC SRL nell’inoltro del prodotto multimediale acquistato causato da forza maggiore o impossibilità sopravvenuta temporanea a svolgere la prestazione, non comporta alcuna responsabilità civilistica in quanto, come da normativa vigente, eventi da considerasi straordinari e difficilmente imprevedibili.

4. Il Cliente è consapevole che il prodotto multimediale acquistato rientra tra le categorie merceologiche che, per la sua natura, la normativa comunitaria vigente considera esonerato ex lege dal diritto di recesso ex art. 59 D. Lgs , 06 / 09 /2005 n. 206 e successive integrazioni.

5. Il Cliente, nell’atto di concludere il contratto di compravendita, dichiara che le presenti clausole contrattuali non presentano il carattere della vessatorietà, ex art. 1341 c.c.

6. Le presenti condizioni contrattuali sono riconducibili alla fattispecie prevista dall’art. 1341 c.c.

7. Per quanto non espressamente ivi esplicitato, le Parti rimandano al codice civile vigente e alla normativa speciale in materia, sia essa di natura nazionale che comunitaria. Si rimanda in particolare alle prescrizioni definite nel D. Lgs , 06 / 09 /2005 n. 206.

8. Per le controversie che dovessero sorgere in merito all’applicazione delle presenti condizioni contrattuali, le Parti si rivolgeranno a un Organismo di conciliazione alternativa delle dispute ai sensi del D. Lgs. 6 agosto 2015 n. 130 ( si vedano inoltre artt. 141 bis – 141 decies Testo Unico del Consumo), al fine di raggiungere in via stragiudiziale un accordo transattivo. Qualora non vi sia accordo tra le Parti in merito alla scelta dell’Organismo di Conciliazione, sarà data preferenza all’indicazione esplicitata dal Cliente.

9. Le Parti eleggono a titolo di Foro Elettivo il Tribunale Ordinario di Milano, ex art. 28 cpc.